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Libertà di circolazione

Libertà di circolazione e cambio di domicilio

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è in vigore dal 1° giugno 2002 tra Svizzera e Comunità Europea, ovvero i suoi stati membri. Garantisce ai cittadini dell'Unione Europea (e dei paesi AELS) il diritto di entrata e soggiorno in Svizzera purché vengano soddisfatti i requisiti indicati dall'accordo stesso.

Per maggiori informazioni seguire il link admin.ch

Cambio di domicilio all'interno del cantone
Chi cambia indirizzo all'interno del cantone, deve sia comunicare all'anagrafe (Einwohnerkontrolle) del comune che si lascia la propria partenza, sia annunciarsi all'anagrafe del comune dove si va ad abitare. Gli stranieri sono obbligati a presentare il permesso di soggiorno.

Cambio di cantone
Residenti stranieri che lasciano il cantone devono confermare la propria partenza all'anagrafe (Einwohnerkontrolle). Cittadini non UE/AELS che desiderano lasciare il cantone devono richiedere il permesso di soggiorno al nuovo cantone e possono traslocare solo al momento del permesso concesso.  

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